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Uso del mezzo proprio per missioni da parte dei dipendenti. Sulle diverse interpretazioni, interviene (re-interviene) la Corte dei Conti, Sezioni riunite.

Dopo la deliberazione n. 8/CONTR/11 delle Sezioni riunite di controllo della Corte di dei Conti, va segnalata una nuova deliberazione delle stesse Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 21/CONTR/11 del 5/4/2011, con cui, richiamando anche la precedente, si considera come, a seguito dell’entrata in vigore del disposto dell’art. 6, 12, D.-L. 31/5/2010, n. 78, il dipendente può ancora essere autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 L. 26/7/1978, n. 417, anche nell’ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico.
Diversamente opinando, infatti, si svuoterebbe di significato la portata dell’innovazione introdotta dall’art. 6, 12 D.L. 31/5/2010, n. 7, considerato che anche nel sistema pregresso, l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un’accurata valutazione dei benefici per l’ente.
Va affermata l’impossibilità per l’amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 L. 26/7/1978, n. 417.
Tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato art. 6, 12 D.L. 31/5/2010, n. 78.
Ad un tempo, però, al fine anche di evitare i rischi del ricorso a soluzioni applicative che, pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad aut ovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.), si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.


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