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Ballottaggio 23 e 24 giugno 2024: le scadenze di giovedì 20 giugno
Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

– Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240).

– Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

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