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Regolamento per il colloquio dei minori stranieri non accompagnati: modalità, contenuti e procedure
Attuazione delle modalità di svolgimento del colloquio per la protezione e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi del d.p.c.m. 10 maggio 2024, n. 98

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 10 maggio 2024, n. 98, rappresenta un’importante normativa nell’ambito della protezione e dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. In linea con l’articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e l’articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, questo decreto definisce le modalità dettagliate per lo svolgimento del colloquio al momento dell’ingresso del minore nelle strutture di prima accoglienza. La finalità principale è garantire un approccio umano e rispettoso verso i minori, assicurando che ogni colloquio avvenga in un contesto che favorisca il benessere e la fiducia del minore.

L’importanza di questo decreto risiede non solo nella regolamentazione precisa delle modalità del colloquio, ma anche nella sua attenzione verso la personalizzazione del percorso di accoglienza per ogni minore, tenendo conto delle sue specifiche esigenze e vulnerabilità. Attraverso un approccio partecipativo e dialogico, si mira a raccogliere tutte le informazioni necessarie per offrire protezione e supporto adeguato, ponendo al centro il superiore interesse del minore.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 159 del 9 luglio 2024, entrerà in vigore il 24 luglio 2024, stabilendo un quadro normativo chiaro e dettagliato che coinvolge diverse figure professionali e garantisce la collaborazione con organizzazioni esperte nella tutela dei minori. Questo rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficace e sensibile dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia.

Il decreto in sintesi

Oggetto

Modalità di svolgimento del colloquio

  1. Tempistica: Il colloquio deve essere effettuato il prima possibile e comunque non oltre tre giorni dall’ingresso del minore nella struttura.
  2. Ambiente: Il colloquio si svolge in ambienti che garantiscono il rispetto della sfera personale del minore.
  3. Approccio: Deve essere partecipativo e dialogico, assicurando un ascolto attivo.
  4. Pause: Possono essere effettuate pause o interruzioni se necessario.
  5. Conduzione: Il colloquio è condotto da assistenti sociali, psicologi, educatori o pedagogisti, con la presenza di un tutore e un mediatore culturale.
  6. Collaborazione: L’operatore può essere coadiuvato da organizzazioni con esperienza nella tutela dei minori.
  7. Riservatezza: Gli operatori devono mantenere la riservatezza sui dati raccolti.

Contenuti del colloquio

  1. Obiettivi: Approfondire la conoscenza della storia personale del minore e raccogliere informazioni utili per la sua protezione.
  2. Fasi del colloquio:
    – Informazione sul contesto e modalità del colloquio.
    – Approfondimento della storia personale e delle circostanze dell’abbandono.
    – Ricostruzione dei fatti narrati dal minore.
    – Condivisione del progetto di accoglienza.
  3. Informazioni specifiche da raccogliere:
    Dati anagrafici e documenti di identità.
    – Lingue parlate e appartenenza a minoranze.
    – Vissuto nel Paese di origine e percorso scolastico.
    – Circostanze della partenza e del viaggio.
    – Relazioni familiari e amicali.
    – Presenza di familiari in Italia o altri Paesi.
    – Eventuali vulnerabilità o necessità specifiche.
    – Possibilità di misure di protezione internazionale.

Conclusione del colloquio

  1. Relazione finale: L’operatore prepara una relazione dettagliata contenente le informazioni raccolte e l’opinione del minore sul progetto di accoglienza.
  2. Inserimento nella cartella sociale: La relazione è inserita nella cartella sociale del minore e trasmessa ai servizi sociali e alla procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni.
  3. Situazioni di vulnerabilità: Se emergono necessità particolari, l’operatore informa il responsabile della struttura di accoglienza per l’attivazione delle misure necessarie.

Monitoraggio dell’attuazione

Trattamento dei dati personali

  1. Regolamentazione: Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003.
  2. Titolare del trattamento: È individuato nel titolare della struttura di prima accoglienza.
  3. Misure di sicurezza: Sono adottate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Entrata in vigore

> Consulta il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 10 maggio 2024, n. 98

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