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Pre-avviso di rigetto e richiesta d’integrazione della documentazione: possono andare assieme.

Una questura aveva provveduto, con un unico atto, a comunicare sia il pre-avviso di rigetto (art. 10.bis L. 7/8/1990, n. 241) sia la richiesta d’integrazione della documentazione presentata, in relazione ad un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Contro tale, unico, atto la parte aveva presentato ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, che con sent. n. 181 del 28/2/2011, Sez. 2^ ha avuto modo di dichiarare legittimo il decreto di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, nel caso in cui la questura abbia preannunciato i motivi di diniego ai sensi dell’art. 10-bis L. 7/8/1990, n. 241, individuandoli nella mancanza di adeguata documentazione reddituale, ed indicando specificamente, ex art. 6, 5, D. Lgs. 25/7/1998, n. 286, le ricevute dei versamenti previdenziali quali documenti idonei a superare e supplire la inidoneità del CUD.
In tal caso, non vi è alcuna contraddittorietà o inversione del naturale ordine procedimentale nel contestuale esercizio del dovere di preavviso, ex art. 10-bis L. 7/8/1990, n. 241, e del potere di richiedere anche all’interessato integrazioni documentali, ex art. 6, 5, D. Lgs. 286/1998 citato, al contrario essendo preordinato il primo anche a consentire una partecipazione procedimentale, nulla opponendosi, quindi, a che la questura inviti l’interessato all’integrazione e contemporaneamente preannunci il diniego in mancanza di essa, rispondendo anzi tale contestualità ad elementari esigenze di speditezza ed economia procedimentali.


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