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FAQ sui cittadini britannici beneficiari dell'Accordo di recesso
a cura del nostro esperto William Damiani

1. Chi sono i cittadini britannici che rientrano del particolare regime previsto dall’Accordo di recesso?
L’Accordo di recesso riconosce un particolare status ai cittadini britannici che già soggiornavano legalmente in Italia alla data del 31 dicembre 2020, anche in assenza di iscrizione anagrafica.
La stessa tutela è accordata ai familiari del cittadino britannico, a prescindere dalla cittadinanza posseduta. Anche per costoro vale la regola per cui devono essere soggiornanti in Italia prima del 31 dicembre 2020 e continuare a risiedere dopo tale data.
Tuttavia l’Accordo di recesso all’articolo 10 tutela comunque anche i familiari il cui soggiorno in Italia inizi dopo il 31 dicembre 2020, a condizione che il vincolo sia sorto prima di tale data (matrimonio già avvenuto, figli già nati o adottati, ecc.), nonché, a determinate condizioni, anche i figli nati o adottati successivamente.

2. I cittadini britannici che beneficiano della tutela prevista dall’Accordo di recesso sono tenuti a richiedere il titolo di soggiorno in questura?
Lo Stato italiano ha optato per cosiddetto procedimento dichiarativo previsto dall’articolo 18.4 dell’Accordo di recesso, per cui i cittadini già soggiornanti alla data del 31 dicembre 2020 non hanno l’obbligo di richiedere un’autorizzazione al soggiorno.
Tali cittadini possono comunque richiedere alla questura la carta di soggiorno che, a differenza del permesso di soggiorno “classico”, non ha la funzione di autorizzare il soggiorno (come nel caso dei cittadini extraUE), ma ha solo il compito di documentare e di certificare che il titolare beneficia dei diritti previsti dall’accordo di recesso. In caso di richiesta sarà rilasciato un documento elettronico di soggiorno recante la dicitura “Carta di Soggiorno – Art. 18.4 Accordo di Recesso UE-UK” con validità di 5 anni.

3. Il cittadino britannico già soggiornante in Italia alla data del 31 dicembre 2020 nel caso di prima iscrizione anagrafica deve esibire la carta di soggiorno?
La dichiarazione di residenza con la quale richiedere l’iscrizione anagrafica può essere presentata indipendentemente dal possesso o meno della carta di soggiorno rilasciata dalla Questura, la cui richiesta costituisce una mera facoltà. Il richiedente dovrà comprovare il suo particolare status, dimostrando mediante idonea documentazione la legale permanenza in Italia alla data del 31 dicembre 2020.

4. In caso di richiesta da parte di un cittadino britannico è ancora possibile rilasciare l’attestazione di iscrizione anagrafica?
I cittadini britannici ed i loro familiari hanno diritto di chiedere e ottenere l’attestazione di iscrizione anagrafica; tale documento ha la funzione di certificare che l’iscrizione anagrafica è avvenuta entro il 31 dicembre 2020 e che quindi di attestare lo status di beneficiario dell’accordo di recesso. Il Ministero dell’interno nella circolare n. 2 del 2 febbraio 2021 ha confermato che tale attestazione, se richiesta, dovrà essere rilasciata in ogni momento, quindi anche successivamente al 31 dicembre 2020.

5. Un cittadino britannico risulta soggiornare legalmente e ininterrottamente in Italia dal mese di gennaio del 2019 in quanto lavoratore. È possibile il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente?
I cittadini britannici residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, anche successivamente a tale data, hanno diritto al rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente, nel caso di soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per cinque anni.
L’articolo 15 dell’Accordo di recesso prevede che nel calcolo del periodo necessario per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente sono inclusi i periodi di soggiorno legale o di lavoro in conformità del diritto dell’Unione che precedono o seguono la fine del periodo di transizione.

Per approfondire:

> La Brexit e la particolare tutela offerta dall’Accordo di recesso ai cittadini britannici già soggiornanti in Italia

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