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Nuove misure di accoglienza per i profughi ucraini: proroga e ottimizzazione dei costi nelle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo
Ordinanza Presidenza Cons. Min. n. 1088 dell'8 luglio 2024: disposizioni urgenti per l'accoglienza e l'assistenza dei profughi ucraini nelle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2024 l’ordinanza n. 1088 del 8 luglio 2024, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, che introduce nuove disposizioni urgenti per affrontare l’emergenza umanitaria conseguente agli eventi in Ucraina. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo, attraverso i rispettivi Presidenti nominati Commissari delegati, sono autorizzate a proseguire le soluzioni di alloggiamento temporaneo per i profughi ucraini. L’ordinanza prevede la continuazione dell’assistenza e dell’accoglienza, monitorando e documentando periodicamente le azioni intraprese, e cercando soluzioni alternative più economiche. Le attività sono finanziate con risorse già stanziate, garantendo l’efficienza economica e il rispetto del limite di costo unitario.

Sintesi dell’ordinanza

Obiettivo: fornire ulteriori disposizioni urgenti per l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in Italia a causa degli eventi in Ucraina, con particolare attenzione alle regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo.

Art. 1 – Prosecuzione delle soluzioni di alloggiamento temporaneo

  1. I Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo, nominati Commissari delegati, possono continuare a garantire l’alloggiamento temporaneo dei profughi ucraini nei loro territori anche oltre le scadenze precedenti, verificando l’impossibilità di altre forme di accoglienza. Devono documentare e monitorare periodicamente le azioni intraprese, cercando soluzioni alternative e riducendo progressivamente i costi delle convenzioni attuali.
  2. Le attività devono essere finanziate con le risorse già stanziate per l’emergenza, integrate dalla legge n. 213 del 30 dicembre 2023.

Art. 2 – Prosecuzione delle misure di accoglienza temporanea

  1. I Presidenti delle Regioni possono continuare a modulare l’accoglienza temporanea dei profughi, anche oltre il numero attualmente ospitato, finché le disponibilità di accoglienza diffusa sono esaurite. Il costo unitario dei servizi offerti non deve superare i 33 euro per persona al giorno.
  2. Anche queste attività sono finanziate con le risorse stanziate e integrate dalla legge n. 213 del 30 dicembre 2023.

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