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Elezioni del 15-16/5/2011 (ed, eventuali, ballottaggi): limitazioni alla comunicazione istituzionale.

Come noto, l’art. 9 L. 22/2/2000, n. 28, pone un limite all’attività di comunicazione da parte delle P:A: in occasione delle consultazioni elettorali.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria (DIE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota m. 3990 del 23/3/2011 ed indirizzata ai Ministeri ed Amministrazioni Centrali dello Stato (quale ne sarebbero le differenze?), lo rammenta, precisando tra l’altro che, qualora fosse proprio necessaria attività di comunicazione (sulle reti RAI), dovrà essere allegato il placet dell’AGCM. E’ da ipotizzare che la nota valga anche per chi l’ha emanata.


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