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Vigilanza anagrafica: on-line il relativo Manuale. Una pregevole strumentazione.

Agli inizi di marzo, l’ISTAT ha posto on-line il Manuale concernente la vigilanza anagrafica, catalogato nella sezione “Metodi e Norme, n. 48, ed. 2010 (ma stampato a febbraio 2011).

Nel Manuale, che seppure formalmente rivolto agli “ispettori” (fornendo a questi una “guida” alla conoscenza dell’APR), è destinato a costituire linea di orientamento preziosa anche per gli “ispezionati”, si sono alcuni aspetti molto importanti, come (es.) la questione sul monitoraggio della sicurezza (pagg. 21 e ss.), che si colloca nell’alveo degli artt,. 33 e ss. (e Allegato B) al D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, ma che dovrebbe non essere un (mero) adempimento, quanto una impostazione sempre attentamente osservata, anche per motivi “utilitaristici”.

Tra l’altro, la sussistenza di un adeguato livello di sicurezza è pre-condizione non prescindibile in via generale, inclusi i processi di rilascio delle CIE (senza con questo affermarsi che la sicurezza si esaurisca in questo ambito). In altre parole, i Piani di sicurezza devono esserci, ed essere osservati, comunque.

Altrettanto interessante, il Prospetto 3.1 (pag. 28), che consente di superare alcuni dubbi ed … “arrampicature sugli specchi” di argomentazioni generalmente prive di fondamento.

Non convince molto il Punto 3.3.2 (Schedario della popolazione temporanea) trattandosi di un istituto originariamente previsto dall’art. 8 L. 24/12/ 1954, n. 1228, allora concernente le persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.

Tale disposizione è da intendersi abrogata a seguito dell’entrata in vigore della L. 10/2/1961, n. 5, con cui è stata abrogata la legislazione sulle migrazioni interne e contro l’urbanesimo nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori, da cui aveva tratto fonte e motivo lo schedario della popolazione temporanea.

Con il dPR 30/5/1989, n. 223, tale istituto era stato utilizzato, strumentalmente (e con piena coscienza dell’abrogazione dell’art. 8 L. 24/12/1954, n. 1228), in funzione di una regolamentazione della posizione anagrafica degli stranieri, prevedendolo all’art. 14, 2 e, per gli aspetti operativi, al successivo art. 32, disposizioni la prima delle quali è stata oggetto di abrogazione espressa (D.-L. 30/12/1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella L. 28/2/1990, n. 39), cosicché non sempre è stata presente la conclusione per cui tale abrogazione ha avuto tra i propri effetti anche l’abrogazione, seppure implicita, del successivo art. 32, tanto che non sono mancate istruzioni amministrative che, non tenendo conto di tali abrogazioni, vi avrebbero fatto indebitamente riferimento.

Ma può anche accadere che non sempre persista la “memoria” di determinate scelte regolamentari, dopo quasi 25-30 anni. A pag. 54 si ricorda l’art. 16, 2 dPR 30/5/1989, n. 223 che (va detto) non sempre trova debita attenzione, cosa che produce effetti del tutto negativi, come le c.d. duplici iscrizioni. Rilevanti, in quanto riassumono in un unico testo formale, le indicazioni relative alle posizioni degli stranieri aventi cittadinanza di Stato terzo sotto il profilo delle iscrizioni APR, loro variazione e cancellazioni. Altrettanto si ri-organizza la materia a proposito della posizione APR dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea, oltretutto con formulazioni testualmente molto scorrevoli e leggibili.

Anche sulle persone c.d. senza fissa dimora (Punto 3.6; pag. 70 e ss.), vi sono indicazioni chiare, come, ad es., quella per cui gli accertamenti sull’effettiva sussistenza del domicilio siano del tutto diversi da quelli relativa alla sussistenza delle dimora abituale, avendo riguardo alla sede (principale) degli affari ed interessi e non alla mera presenza fisica.

Convince un po’ meno l’assunto secondo cui vi sarebbero “luoghi che coinvolgano la sfera giuridica di altri soggetti”, facendo riferimento (es.) al portico del palazzo sotto il quale la persona passa abitualmente la notte, apparendo inverosimile, ed irrealistico, ipotizzare “il consenso alla domiciliazione da parte di tutte le persone interessate” … Se una persona dorma su di una panchina al parco pubblico, dovrà averne l’autorizzazione (magari, scritta ed assoggettata all’imposta di bollo ..) da parte del dirigente comunale del Servizio Parchi & Giardini Pubblici? Sembrano riecheggiare posizioni di soggetti che, pre-giudizialmente orientati a fornire una qualche tutela a queste persone, socialmente deboli, variamente hanno sostenuto: poiché i pre-giudizi andrebbero sempre rigettati, ma hanno rilievo le motivazioni di tutela delle persone, specie se socialmente deboli, andrebbe considerato come, in tal modo, non si riescano ad individuare “strade” più realistiche, meno basate su aspetti minuti, e maggiormente rispondenti allo scopo, nel pieno rispetto delle norme e del sistema, “strade” che sono presenti, solo a volerle cercare, ma questo importerebbe sia la rimozione dei pre-giudizi, sia un approccio intelligente.

Il Punto 3.8 (pag. 74 e ss.) è dedicato ai rapporti censimento–anagrafe, di attualità, sia per le fasi preparatorie, sia in vista dell’esecuzione dei Censimenti generali 2011, rispetto a cui va segnalata la Figura 3.4 (pag. 78) in cui sono sintetizzate le diverse situazioni possibili e a cui segue, logicamente, la Figura 3.5 (pag. 81).

Per la fase preparatoria dei Censimenti generali, il Punto 3.9 (pag. 82 e ss.) è dedicato alla c.d. “Basi territoriali” e comprende anche il tema dell’onomastica stradale, della numerazione civica, nonché del loro aggiornamento. Il Punto 3.10 (pag. 89 e ss.) è dedicati alle relazioni tra il servizio di anagrafe ed il servizio dello stato civile (pur se, rispetto a questo ultimo si usi ancora l’espressione di “Ordinamento” (che presuppone fonte di rango primario), in luogo di quella di “Regolamento” (che ha natura di fonte di rango secondario)). In tale parte, vi è anche il Prospetto 3.3 (pag. 94), dove sono riassunte le situazioni di acquisto, perdita e ri-acquisto della cittadinanza italiana.


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