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Danno da ritardo della P.A.

L’ipotesi in cui il privato invoca la tutela risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui l’amministrazione ha adottato un provvedimento a lui favorevole, ma emanato appunto con ritardo rispetto al termine previsto per quel determinato procedimento, è stata ripetutamente oggetto dell’attenzione della giurisprudenza amministrativa negli ultimi anni.
Gli esiti, in un primo tempo altalenanti, sono andati via via consolidandosi, nel senso della piena risarcibilità, con un orientamento attento però nella valutazione dell’elemento soggettivo della colpa.
La più recente è la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1271 del 28/2/2011 con cui è stata accolta la tesi della risarcibilità del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) trova sostegno nell’intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge 241/1990, introdotto dalla legge 69/2009, il quale conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
In alcune situazioni, secondo qualche pronuncia (Cons. giust. amm. reg. sic., 4.11.2010, n. 1368) il danno sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l’esito fosse stato in ipotesi negativo. Non è influente il fatto che l’amministrazione dovesse procedere alla nomina di un nuovo responsabile del procedimento, in quanto si tratta di aspetti afferenti alla potestà di organizzazione interna della P.A. che non influenzano i termini per la conclusione del procedimento.


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