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Indici decennali: sono, pur sempre, registri di stato civile

Una risposta, nella sostanza, ineccepibile, fornita dal MIN ad un quesito sottoposto dal una Prefettura-UTG consente si segnalare un fenomeno che sembra emergere, quello della presenza di richieste “anomale” di accesso a determinati dati, attraverso il ricorso ad alcuni “strumenti”.
Nella specie, si trattava di richiesta di copia degli indici (annuali o decennali è cosa indifferente) degli atti di stato civile, quelli che, dopo il D. M. 7/8/1958 sono redatti sugli appositi moduli U, relativi agli anni del sec. XIX, in funzione di costituire banche dati di ordine commerciale.
Per inciso, magari si trattasse di un mero “sfruttamento commerciale” (già qui qualche “campanellino” dovrebbe suonare ….), dato che non mancano episodi in cui dati questa natura sono stati utilizzati (comunque acquisiti, legittimamente o meno) con finalità a rilevanza penale, cioè per formare atti … falsi. Per altro, risulterebbe che non manchi qualche comune che ha posto on-line gli atti di stato civile, dopo averli esportati in files in formato *.pdf, formati da oltre 70 anni (magari anche “ringraziando” la ditta che ha sostenuto l’onere).
Se la nota citata punta molto sull’aspetto del trattamento dei dati, rispetto a cui non si deve trascurare di tenere presente che, tra le diverse (17) operazioni di trattamento dei dati rientri anche la conservazione, pare importante richiamare l’attenzione come vi sia una norma, di rango primario, cioè l’art. 450, 3 CC, che esclude ogni consultazione dei registri di cui l’USC ha la custodia (sinonimo di conservazione), attribuendo, in via esclusiva, a questi l’obbligo di effettuare su di essi le ricerche che siano domandate dai privati, ricerche che hanno un solo possibile esito, quello dell’art. 450, 2 CC, rispetto a cui va evidenziato come tali estratti (nelle loro 2 tipologie, contenutistiche) e i certificati che vengono loro domandati (non importa da chi, ma debbano essere rilasciati) con le indicazioni dalla legge prescritte.
Ma se l’USC è il solo ad acere accesso, ad essere legittimato alla consultazione dei registri previsti dal servizio dello stato civile, ma maggiore ragione questi non possono essere “traslati” a soggetti terzi, indifferentemente che si tratti di soggetti pubblici o privati.


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