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Ammazzi la moglie, ferisci I figli e... voti. A tutela della famiglia?

Una persona è stata condannata per un fatto, costituente reato, che connota la fattispecie di cui all’art. 3, 1, n. 1, lett. d) L. 1/12/1970, n. 898, alla pena dell’ergastolo, che, come noto, comporta la pena accessoria dell’interdizione (perpetua) dai pubblici uffici, la quale, a sua volta, costituisce causa ostativa al diritto di elettorato attivo, ai sensi dell’art,. 2, 1, lett. d) d.P.R. 20/3/1967, n. 223.
Conseguentemente, vi è stata la cancellazione dalle liste elettorali (art. 32, 1, n. 3 dPR 20/3/1967, n. 223), contro il cui provvedimento l’elettore ha presentato ricorso alla CECirc., argomentando, tra l’altro, che tale cancellazione violava l’art. 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per la protezione dei Diritti Umani e Libertà Fondamentali, fatta a Roma il 4/11/1950. La CECirc. respingeva il ricorso (considerando il fatto che questo aspetto non rientrava nella propria competenza), cui seguiva l’ulteriore ricorso alla Corte d’Appello, la quale, a propria volta, respingeva la domanda. Di qui, il ricorso (126/05) alla C.E.D.U., la cui 2^ sezione si pronunciava con sentenza del 18/1/2011, ha ritenuto che tale violazione sussistesse. Per inciso, l’art. 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, firmato a Parigi il 20/3/1952, prevede, semplicemente:””” Articolo 3 – Diritto a libere elezioni = Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo. “””. Nella decisione la 2^ Sezione della C.E.D.U. si è posta l’esigenza di discriminare se l’effetto della causa ostativa del diritto di elettorato attivo costituisse effetto automatico o meno della sentenza, e, soprattutto, secondo la C.E.D.U. la sua perpetuità impedirebbe alla persona condannata di ottenere, in futuro, una riabilitazione.
Conseguentemente, la 2^ Sezione della C.E.D.U. ha condannato l’Italia per questa violazione (discettando poi anche sulla richiesta ‘indennizzo e spese processuali, non accolte).
La sentenza non è, ancora, definitiva e potrebbe essere impugnata dal Governo italiano entro 3 mesi, tuttavia è difficile un commento. Secondo questa logica, sembrerebbe essere non contrastante con il diritto a libere elezioni solo una perdita del diritto di voto avente carattere temporaneo, non essendosi considerata la maggiore gravità dei fatti che portano all’interdizione perpetua. Se così fosse, si potrebbe pensare che il Parlamento (se non avesse altre priorità .) valuti una modifica all’art. 28 C.P. (e alle norme connesse) sostituendo l’interdizione perpetua con un’interdizione temporanea, magari (provocatoriamente) determinata in ragione di 198 (99 x 2) anni per ciascun ergastolo comminato, mentre per le condanne alla reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni, si potrebbe (giusto per graduare), prevedere un’interdizione temporanea in ragione di 99 anni ogni 5 anni, o sua frazione (magari anche, se proprio si vuole, maggiore di 2,5 anni) eccedente i 5 anni.
Da computare, ai fini elettorali, con le note modalità. Ma è, ovvio, che si tratta di una provocazione.


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