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Consiglio d'Europa: linee guida sul periodo di recupero e riflessione per vittime di tratta di esseri umani
La nuova Nota orientativa del GRETA chiarisce le procedure per garantire alle vittime di tratta un periodo di stabilità e protezione, favorendo la loro decisione consapevole di collaborare con le autorità competenti
Una recente Nota orientativa pubblicata dal GRETA, l’organismo del Consiglio d’Europa contro la tratta di esseri umani, mira a rafforzare l’attuazione dell’articolo 13 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta. Questa nota chiarisce gli obiettivi, i principi, le basi giuridiche e le procedure relative al periodo di recupero e riflessione riservato alle vittime della tratta.
Secondo l’articolo 13 della Convenzione, il periodo di recupero e riflessione è una fase fondamentale per garantire protezione e sostegno alle vittime. Tale periodo deve essere concesso ogni volta che ci sono ragionevoli motivi per credere che una persona sia vittima della tratta. Il suo scopo è permettere alle vittime di ristabilire una certa stabilità psicologica e di prendere una decisione informata sulla collaborazione con le autorità competenti nelle indagini e nel perseguimento dei trafficanti. Durante questo intervallo, è vietata l’espulsione delle presunte vittime, offrendo loro una protezione essenziale.
La Presidente del GRETA, Helga Gayer, ha sottolineato l’importanza del periodo di recupero e riflessione come strumento per la protezione dei diritti fondamentali delle vittime. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per il fatto che alcuni paesi non lo abbiano ancora implementato nel loro diritto interno, o lo interpretino in modo non conforme alle disposizioni dell’articolo 13. La Nota orientativa rappresenta quindi un valido strumento per chiarire le modalità di applicazione e favorirne l’attuazione completa.
L’obiettivo principale della nota è quello di garantire che tutti gli Stati firmatari della Convenzione applichino correttamente l’obbligo di concedere un periodo di recupero e riflessione alle vittime. Fornisce inoltre indicazioni pratiche rivolte alle autorità, alle agenzie e alle organizzazioni della società civile coinvolte nel supporto alle vittime.
Questo obbligo di concessione di un periodo di riflessione non deriva solo dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, ma è previsto anche da altre normative europee, come l’articolo 6 della Direttiva 2004/81/CE, che riguarda il titolo di soggiorno per i cittadini di paesi terzi vittime di tratta, e l’articolo 13 della Direttiva 2009/52/CE. Tali direttive richiedono che gli Stati membri garantiscano alle vittime un periodo di riflessione per consentire loro di riprendersi e prendere decisioni informate circa la cooperazione con le autorità.
In Italia, tuttavia, attualmente non esiste una normativa primaria che preveda esplicitamente un periodo di recupero e riflessione per le vittime di tratta.
>> GUIDANCE NOTE on the recovery and reflection period
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