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Chiarimenti sulle modalità di formazione degli atti di nascita da parte delle autorita' cinesi
A seguito della problematica sollevata da alcuni comuni circa la trascrivibilità dei certificati di nascita rilasciati dalle autorità cinesi, il Ministero ha emanato la circolare n. 18 del 16/11/2015.

Emanata dal Ministero dell’Interno la circolare n. 18 del  16 novembre 2015  con la quale vengono forniti i chiarimenti sulle modalità di  formazione degli atti di nascita da parte delle autorita’ cinesi  e rilascio dei relativi certificati. Nella  Repubblica Popolare cinese,  il certificato medico di nascita è il documento di norma emesso dalle competenti autorità locali per attestare l’evento nascita e  come tale idoneo a permettere la registrazione del neonato nelle anagrafi locale in un apposito libretto denominato  “hukou” , sul quale vengono riportate anche le registrazioni e le informazioni relative a tutto il nucleo familiare, quali la  residenza, lo stato civile , l’ appartenenza etnica, l’appartenenza alla categoria di lavoratori.  Nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di  Macao non vige il sistema della registrazione tramite hukou, ma sono previsti degli  uffici di stato civile locali , il Birth Registry di Hong Kong e la Conservatoria do Registro civil di Macao, i quali, sulla base dei certificati medici, emettono un vero e  proprio atto di nascita, valido ai fini della trascrizione in Italia.

Per i neonati cittadini stranieri nati nella Repubblica cinese l’unico documento attestante la nascita è il  certificato medico di nascita emesso dalle autorità sanitarie;  di conseguenza ,  sara’ cura della Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco  ,  sulla base di tale certificazione sanitari ed in base all’art. 15 del DPR n. 396/2000, procedere  alla formazione dell’atto  di nascita relativo ai cittadini italiani nati in Cina  da inviare al competente comune italiano per la trascrizione.


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