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I concorsi interni costituiscono eccezione al principio dell’ammissione in servizio per pubblico concorso
Il concorso pubblico costituisce la modalità ordinaria di accesso nei ruoli delle PP.AA., pertanto il legislatore può introdurre deroghe soltanto quando queste siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle -  Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 7 settembre 2015, n. 4139

  1. La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 227 del 2013, n. 90 e n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011) ha più volte ribadito che il concorso pubblico costituisce la modalità ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi costituzioni di uguaglianza (art. 3) ed i canoni di imparzialità e di buon andamento (art. 97) e che pertanto i concorsi interni sono da considerare come eccezione al principio dell’ammissione in servizio per il tramite del pubblico concorso. In tal senso anche la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al predetto principio deve essere delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ricorrano altresì peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sent. n 95, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009). 
  1. Il concorso pubblico, quale mezzo ordinario di accesso al pubblico impiego, anche per quanto attiene i passaggi a qualifiche funzionali superiori, rappresenta un ineludibile presidio delle esigenze di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa e che di conseguenza le eccezioni a tale regole possono essere disposte solo con legge e debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, risolvendosi altrimenti la deroga in un inammissibile privilegio in favore di categorie più o meno ampie di persone (Cons. St., Sez, V, 22 marzo 2012, n. 1625).

 Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 7 settembre 2015, n. 4139


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