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Par condicio durante la campagna per il referendum

Approvato il regolamento Agcom che disciplinera’ la par condicio durante la campagna per il referendum sulle trivelle sottomarine

Il Consiglio dell’Autorità, nella riunione del 2 marzo, ha approvato il regolamento che disciplinerà le disposizioni della legge 28/2000 (la cosiddetta par condicio) in occasione della campagna per il referendum in tema di trivellazioni del suolo sottomarino.

Il regolamento, inteso a definire nel dettaglio le regole cui dovranno ispirarsi la comunicazione politica e l’informazione radiotelevisiva nel corso della prossima campagna referendaria, riproduce nella sostanza i contenuti già sperimentati in occasione di precedenti tornate referendarie, con un’unica rilevante novità introdotta a seguito di un quesito proposto dalle nove Regioni proponenti il referendum.

Alla luce degli approfondimenti condotti – anche all’esito della consultazione con la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo – il regolamento recherà infatti una espressa indicazione in ordine alla qualificazione di “soggetto politico” dei delegati delle Regioni promotrici del quesito referendario.

A tale conclusione si è pervenuti in considerazione, in particolare, della mancata formale costituzione di un Comitato promotore del referendum, ed al fine di assicurare il più pieno ed effettivo dispiegamento della prerogativa costituzionale attribuita alle Regioni dall’art. 75 della Costituzione.

Con questa decisione, che non ha precedenti nella storia dell’applicazione della legge 28/2000, si ritiene di aver assicurato al contempo
– nell’ottica di un ragionevole bilanciamento – il rispetto dell’articolo 9 della predetta legge 28/2000 che prevede il divieto di coinvolgimento di amministrazioni pubbliche in quanto tali all’interno delle campagne elettorali e referendarie, e la scrupolosa salvaguardia del diritto delle Regioni proponenti il quesito referendario a conferire massima visibilità alle proprie ragioni, maturate nell’esercizio di una precisa prerogativa costituzionale.

In tal senso, la qualificazione del “delegato della Regione quale soggetto politico nell’ambito della campagna referendaria – al pari dei soggetti politici strettamente intesi e di eventuali movimenti o associazioni aventi un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario – risponde principalmente alla esigenza di assicurare le condizioni di più efficace salvaguardia del principio sancito dall’art. 48 della Costituzione, secondo cui l’esercizio del diritto di voto, libero e segreto, costituisce un dovere civico di tutti i cittadini.

Delibera n. 73/16/CONS
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia referendum popolare avente ad oggetto l’abrogazione parziale del comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall’articolo 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), indetto per il giorno 17 aprile 2016.


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