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Dimora della persona – residenza anagrafica
La giurisprudenza ha stabilito che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo

TAR ABRUZZO 13/1/2016, n. 4

1. La giurisprudenza ha stabilito che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo, e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7730/2010), mentre d’altra parte il domicilio deve essere inteso come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, individuata non solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia (Cass. civ., n. 24284/2006).

2. Se, di regola, la dimora coincide con la residenza anagrafica, che presuppone, peraltro, l’accertamento obiettivo della permanenza in tale luogo, sulla base di un’inferenza integrante presunzione semplice (Cass., civ., n. 23838/2007), la diversa conclusione (ossia di non coincidenza) deve necessariamente essere supportata da una serie di elementi che, in maniera inequivoca, concorrano a superare la presunzione di coincidenza.

 

MANUALE PRATICO DELL’UFFICIALE D’ANAGRAFE
di Alessandro Francioni – Catia Cecchini – William Damiani – Barbara Gori
  • ANPR
  • L’organizzazione dell’ufficio anagrafe
  • I procedimenti anagrafici
  • La gestione di stranieri e comunitari
  • L’AIRE
  • La residenza e le norme antiabusivismo

 

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