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Decisione sulla domanda di accesso
E' inammissibile la richiesta di aver “copia dei documenti riguardanti la procedura di infrazione avviata contro la Repubblica italiana.

TAR Lazio 19/1/2016, n. 519

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, è inammissibile la richiesta di aver “copia dei documenti riguardanti la procedura di infrazione avviata contro la Repubblica italiana. Si tratta, infatti, di documenti che, allo stato, riguardano solo due soggetti, la Commissione e lo Stato, di cui l’art. 4, n. 2, del Regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio vieta la divulgazione per il pregiudizio che una diffusione oltre l’ambito soggettivo innanzi indicato potrebbe recare allo svolgimento delle indagini, documenti sui quali, come insegna la giurisprudenza del giudice comunitario, gli Stati membri “hanno diritto di attendersi che la Commissione conduca in modo riservato le indagini che potrebbero eventualmente sfociare in una procedura per inadempimento” (T.A.R. Lazio Sez. III Ter, n. 33663 del 2010). Ne consegue che, essendo della decisione unicamente competente la Commissione europea, le eventuali determinazioni sono impugnabili esclusivamente dinanzi al Tribunale dell’Unione.

 


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