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Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Approvato al Senato il ddl sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.  

Approvato al Senato il ddl sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Consta di un articolo unico che  regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto omosessuali e eterosessuali.UNIONI CIVILI

Le unioni civili sono definite come “specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione”.

FORME DI COSTITUZIONE

Le unioni civili si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni, certificata dal relativo documento contenente anche l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza.

COGNOME

Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

REGIME PATRIMONIALE

È stabilito ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale.

È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all’impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti.

DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Dall’unione civile discendono:

IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI

DIRITTO SUCCESSORIO

Alle unioni civili si applicano le disposizioni in materia di successione tra coniugi.

SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

CLAUSOLA DI CHIUSURA

Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

DELEGA AL GOVERNO

Prevista una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.

CONVIVENZE DI FATTO

La convivenza di fatto si crea tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela

DIRITTI DEI CONVIVENTI


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