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Comunicazioni di divorzio alla nascita e all’anagrafe
Chi deve comunicare al comune di nascita degli sposi, all’anagrafe ed al tribunale la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio?
Quesito tratto dal volume “Separazione e divorzio in comune“
Quesito
Essendo il comune di residenza degli sposi diverso dal comune dove è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, ed avendo concluso con conferma la cessazione degli effetti civili del matrimonio di un cittadino ns. residente, si richiede gentilmente chi deve comunicare al comune di nascita degli sposi, all’anagrafe ed al tribunale la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio. Competente alle comunicazioni è il Comune dove l’atto è iscritto/trascritto o il Comune dove gli sposi scelgono di rendere le dichiarazioni
Risposta
Nel caso in cui gli sposi scelgano di rendere la dichiarazione nel comune di residenza e i comuni di iscrizione/trascrizione dell’atto di matrimonio e di nascita degli sposi siano tutti comuni diversi, è necessario chiarire che la comunicazione all’ufficio anagrafe del comune di residenza per l’aggiornamento dello stato civile deve essere effettuata dal comune di iscrizione/trascrizione dell’atto di matrimonio a seguito dell’annotazione del divorzio. Sempre lo stesso comune di iscrizione del matrimonio deve proporre l’annotazione di divorzio sulla nascita. Non è cambiato nulla nel sistema delle comunicazioni di stato civile poiché come accadeva prima quando esisteva il solo procedimento giurisdizionale, la cancelleria trasmetteva al comune di matrimonio, il quale eseguiva tutte le comunicazioni. È opportuno quindi che il comune di residenza che possiede tutti i dati proponga l’annotazione di divorzio sul matrimonio con preghiera al comune di matrimonio di procedere alle diverse comunicazioni indicandogli tutti i dati. Si eviti la tentazione di aggiornare immediatamente la posizione anagrafica sulla base della comunicazione del collega ufficiale di stato civile del medesimo comune che ha ricevuto la dichiarazione (nei comuni più piccoli peraltro spesso sono la stessa persona) poiché in tal modo il cittadino risulterebbe “di stato libero” prima in anagrafe che allo stato civile, quando invece dovrebbe essere il contrario.
Non è corretta, inoltre neppure la procedura secondo la quale il comune di residenza attenda l’assicurata di annotazione per poi procedere alle altre comunicazioni.
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