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Celebrazione del matrimonio concordatario – Convivenza triennale - Vizio del matrimonio

La convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio–rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostative alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”. In tal senso, la decisione della Corte di Cassazione (Sezione Unite n. 16379 del 17 luglio 2014) è intervenuta dopo un lungo dibattito dottrinale e ha sancito la correttezza di una serie sempre più consistente di decisioni di merito e di legittimità, che hanno affermato l’incompatibilità delle sentenze di nullità pronunciate dal giudice ecclesiastico con il matrimonio-rapporto, protrattosi nel tempo. A tale pronuncia si è conformata la giurisprudenza della Corte di Cassazione (fra le molte pronunce successive Cassazione Civile, Sez. I, n. 1494 del 27 gennaio 2015.

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