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La revisione dinamica delle liste elettorali
Oltre  alle procedure previste per  la revisione semestrale, alle liste  elettorali possono essere apportate variazioni per  alcune motivazioni predefinite.

Tratto da Manuale del servizio elettorale

Oltre  alle procedure previste per  la revisione semestrale, alle liste  elettorali possono essere apportate variazioni per  alcune motivazioni predefinite.

Si tratta di variazioni che  non  importano una valutazione della sussistenza del diritto elettorale, ma  si caratterizzano per  una specie di automaticità.

Anzi, più che di automaticità si dovrebbe parlare di effetti di fatti, comportamenti, evenienze che si proiettano sul diritto elettorale.

L’esempio più  lineare è quello della  morte, che,  importando la perdita della  capacità giuridica, come quella di agire, determina la perdita della  capacità elettorale come uno  degli  effetti connessi.

Altro esempio è la perdita della  cittadinanza, che, in quanto presupposto della  capacità elettorale, venendo meno, travolge anche quella.

In  entrambi questi casi,  la  perdita della  capacità elettorale è conseguenza, mera conseguenza, del  venire meno di qualche presupposto essenziale del  diritto elettorale, senza che  questo sia  oggetto  di valutazione.

Tali variazioni sono effettuate con il procedimento della  revisione dinamica,  cui  il responsabile  dell’ufficio elettorale comunale/ufficiale elettorale è chiamato a provvedere almeno ogni  sei mesi  e in ogni  caso  in occasione delle  consultazioni elettorali (c.d.  revisione dinamica  straordinaria, in  quanto ha  luogo  al di fuori della  periodicità ordinaria). Gli unici motivi che non  rientrano nella  revisione dinamica sono l’iscrizione di coloro che  nel semestre successivo al 31 luglio  e al 31 dicembre compiono il diciottesimo anno di età  e la cancellazione per  irreperibilità. Questi motivi sono di esclusiva competenza della  revisione semestrale.

La revisione dinamica, costituendo un aggiornamento delle liste elettorali, opera sia per  cancellazioni che per  iscrizioni.

I motivi di cancellazione sono:

  1. a) perdita della cittadinanza italiana;
  2. b) perdita della capacità elettorale per provvedimenti definitivi dell’autorità giudiziaria;
  3. c) decesso;
  4. d) duplice iscrizione;
  5. e) trasferimento di residenza in altro Comune (emigrazione);
  6. f) rettifica delle generalità dell’elettore o elettrice;
  7. g) variazioni liste

I motivi di iscrizione sono:

  1. a) acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana;
  2. b) acquisto o riacquisto della capacità elettorale;
  3. c) omessa iscrizione;
  4. d) immigrazione;
  5. e) rettifica delle generalità dell’elettore o elettrice;
  6. f) iscrizione nelle liste

Ogni  motivo, sia  di cancellazione che  di iscrizione, deve  essere documentato con  certificazione in  originale emanata dall’autorità competente.

PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

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MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE

           Novità aprile 2016

– Disciplina dell’elettorato attivo
– Tenuta e revisione delle liste
– Organi del servizio elettorale
– Incandidabilità e ineleggibilità
– Elezioni del Parlamento nazionale
– Elezioni europee
– Elezioni regionali e comunali

 

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