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Termine di 730 giorni – silenzio rifiuto dell’amministrazione – illegittimità – va dichiarata – obbligo di provvedere – va dichiarato
TAR Lazio  4/3/2016, n. 2895

Il Ministero dell’Interno ha l’obbligo di pronunciarsi entro il termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda per la concessione della cittadinanza italiana, previsto dal d.P.R. n. 362/1994 e dal d.m. n .228 del 1995; va pertanto annullato il silenzio-rifiuto e va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana.

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