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Permesso per lungo soggiornanti - diniego di rilascio o revoca – giudizio di pericolosità sociale – costituisce presupposto indispensabile.
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, sez. II,  8 aprile 2016, n. 436

Il diniego di rilascio o la revoca del permesso per lungo soggiornanti devono essere sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna penale, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale ed all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza delle condanne penali riportate.

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