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Procedimenti di emigrazione per l’estero
Cittadino italiano
L’emigrazione per l’estero del cittadino italiano si sostanzia in una procedura che coinvolge sempre e comunque l’ufficio che gestisce l’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero.
L’emigrazione può concretizzarsi sulla base di due richieste alternative:
1) l’interessato, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato italiano competente. Il Consolato italiano all’estero provvederà ad inviare al comune di iscrizione anagrafica il modello CONS/01 con il quale si chiede di procedere alla cancellazione dall’APR ed alla conseguente iscrizione all’AIRe. In tal caso l’Ufficiale d’anagrafe provvederà alla cancellazione dall’APR e all’iscrizione all’AIRe entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del modello consolare. La decorrenza dell’iscrizione per espatrio è data dal momento in cui il comune riceve il modello CONS/01;
2) l’interessato, prima di espatriare, può rendere la dichiarazione al comune italiano di residenza, utilizzando l’apposito modello allegato allegato al circolare del Ministero dell’interno n. 9 del 27 aprile 2012. L’Ufficiale d’anagrafe che riceve la dichiarazione di trasferimento all’estero si limiterà a rilasciare all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, informandolo che entro 90 giorni dalla data di espatrio dovrà presentarsi al Consolato italiano della circoscrizione di immigrazione a rendere analoga dichiarazione. Il cittadino italiano ha quindi l’obbligo di recarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato italiano invierà al comune di pro- venienza il modello CONS/01 per la richiesta di iscrizione all’AIRe. Anche in questo caso l’Ufficiale d’anagrafe provvederà alla cancellazione dall’APR e all’iscrizione all’AIRe entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del mo- dello consolare, ma la decorrenza dell’iscrizione per espatrio viene fissata alla data della dichiarazione di trasferimento all’estero resa al comune di ultima residenza in Italia. Se entro un anno il comune non riceverà dal Consolato la richiesta di iscrizione all’AIRe, sarà avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità.
In entrambi i casi, dopo il ricevimento del modello CONS/01, il comune compila il modello APR/4 dopo aver accertato l’effettiva sussistenza dei requisiti per la cancellazione anagrafica. Il comune di cancellazione deve:
– barrare la casella del riquadro COMUNICO: “la cancellazione per l’estero” e indicare la denominazione ed il codice dello Stato estero di denominazione;
– apporre la data di comunicazione;
– inviare il modello all’ISTAT.
Cittadino straniero
Per l’emigrazione del cittadino straniero non sussistono particolarità. Tale tipologia si concretizza a seguito di segnalazione che attesta il definitivo rimpatrio o per comunicazione delle Questure che attestano il ritiro del permesso di soggiorno alla frontiera.
Ricevuta la dichiarazione da parte dell’interessato sull’apposito modello allegato alla circolare del Ministero dell’interno n. 9 del 27 aprile 2012, l’Ufficiale d’anagrafe rilascia la comunicazione di avvio del procedimento e provvede a registrare la cancellazione per lo Stato estero entro i successivi 2 giorni lavorativi. Seguiranno gli accertamenti nei successivi 45 giorni, per verificare se l’interessato abbia effettivamente abbandonato il luogo di dimora abituale.
Anche in questo caso il comune compila il modello APR/4 dopo aver accertato l’effettiva sussistenza dei requisiti per la cancellazione anagrafica. Il comune di cancellazione deve:
– barrare la casella del riquadro COMUNICO: “la cancellazione per l’estero” e indicare la denominazione ed il codice dello Stato estero di denominazione;
– apporre la data di comunicazione;
– inviare il modello all’ISTAT.
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