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Presupposti – automaticità – va esclusa – elementi di valutazione – individuazione
T.A.R. Lazio, Sez. II Quater 1 aprile 2016, n. 4011

1. La concessione della cittadinanza italiana, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri; e tanto dovendosi apprezzare, oltre alla residenza decennale ed all’inesistenza di fattori ostativi, la sussistenza di ulteriori elementi che giustificano e motivano l’opportunità di tale concessione.

2. In materia di concessione della cittadinanza italiana non può ritenersi irrilevante la condanna subita per un reato poi estintosi (ex art. 445, comma 2, c.p.p.) e ciò in quanto e per pacifica giurisprudenza, in ogni caso, il comportamento dell’istante rimane valutabile come fatto storico e, quindi, può essere sempre ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza.

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