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Concessione di beni demaniali – atto di rinunzia – dichiarazione del concessionario – effetto costitutivo – retrocessione del bene all’Amministrazione
T.A.R. Umbria, Sez. I, 11 marzo 2016, n. 225

In tema di concessioni demaniali, la rinunzia della concessione costituisce istituto a sé stante. Essa, infatti, prevede una dichiarazione e non un’istanza di rinuncia, a fronte della quale la pubblica amministrazione non ha alcuna discrezionalità, dovendosi limitare (salva l’eventuale adozione di provvedimenti per la messa in sicurezza e la conservazione) ad una mera presa d’atto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5144). L’effetto costitutivo va, dunque, riconnesso alla dichiarazione del privato concessionario, da portare ovviamente a conoscenza dell’ente concedente, e non alla presa d’atto della pubblica amministrazione (la quale assume in questa veste carattere semplicemente ricognitivo). Inoltre, la rinunzia determina, di regola, la retrocessione al comune concedente che, previo eventuale rimborso del corrispettivo al rinunciante, può con nuova deliberazione assegnarla ad altro richiedente (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 1 giugno 1994, n. 989).

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