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I funzionari di comuni diversi da quello di svolgimento delle elezioni possono autenticare le sottoscrizioni di accettazione della candidatura?
Consiglio di Stato, sez. III, 16/5/2016, n. 1990

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1990 del 2016, accoglie l’appello e ammette i ricorrenti, in riforma della sentenza di primo grado, alla partecipazione alle elezioni comunali. La sentenza impugnata – afferma il Consiglio di Stato – postula che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l’ulteriore limite della “pertinenza della competizione elettorale”, nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell’ente al quale essi appartengano. Tale orientamento non trova, ad avviso del Collegio, riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione dell’art. 14 della l. n. 53 del 1990, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della stessa legge n. 53 del 1990, “ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale” (Cons. Stato, sez. V, 16.4.2014, n. 1885). Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature, essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare.


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