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Rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici – non costituisce giustificazione sufficiente
Consiglio di Stato, Sez. III,  17 febbraio 2016, n. 643

La rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti, in quanto postulata come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell’Amministrazione in ordine all’entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all’esperimento di forme di comunicazione ed informazione all’istante sullo stato del procedimento, non può ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell’Amministrazione, altrimenti l’inerzia della stessa finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata  (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3682/2014).

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