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Voto dei rappresentanti di lista
Circolare Prefettura di Avellino 19/5/2016, prot. 2308

Com’è noto, per le elezioni comunali i rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune in cui si vota, ai sensi dell’articolo 16,
secondo comma, della legge 21.3.1990, n. 53. Pertanto, qualora un rappresentante di lista esprima il proprio voto  nella sezione
in cui esercita le funzioni e questa sia diversa dali’ufficio elettorale di sezione presso il quale lo stesso è iscritto, il Presidente dell’ufficio
elettorale della sezione in cui il rappresentante di lista ha esercitato il proprio diritto di voto dovrà tempestivamente darne comunicazione al delegato del Comune, il quale a sua volta informerà il Presidente del seggio in cui il rappresentante medesimo risulta iscritto per gli opportuni riscontri.
Vedi la circolare

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