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Materia anagrafica – controversie – giurisdizione del giudice ordinario – va dichiarata – richiedente l’iscrizione anagrafica - situazione di diritto soggettivo – sussiste
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 marzo 2016, n. 616

Secondo l’insegnamento del Supremo Consesso di giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2015, n. 310), le controversie relative ad un’iscrizione anagrafica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non esercitando nella materia de qua l’amministrazione comunale alcun potere discrezionale; l’iscrizione e la cancellazione anagrafica si configurano infatti come atti dovuti in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, in relazione ai quali spetta all’Amministrazione un mero potere di accertamento: tali controversie conseguentemente concernono situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

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