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Tutela di interessi pubblici e privati – attività vincolata dell’ufficiale d’anagrafe – sussiste
T.A.R. Lazio, Sez. II,  3 maggio 2016, n. 5043

L’ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto nell’interesse sia della Pubblica amministrazione sia dei singoli individui e tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, con la conseguenza che la suddetta regolamentazione non contiene norme sull’azione amministrativa, ma norme di relazione a disciplina di rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l’Amministrazione di degradare i diritti soggettivi così attribuiti ai singoli individui.

 

L’iscrizione nei registri anagrafici della popolazione ha natura di diritto soggettivo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 11217 del 2015; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 253 del 2015; T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 913 del 2011; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1737 del 2010; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 5172 del 2009; T.A.R. Marche, Sez. I, n. 187 del 2008), con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario.

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