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Gli adempimenti previsti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76

ADEMPIMENTI PREVISTI
dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso  e disciplina delle convivenze

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, con entrata in vigore: 5 giugno 2016.

FONTE ORGANO TERMINE ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1, comma 28 Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 76 del 20165 dicembre 2016(1) Uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso(2) .
art. 1, comma 31 Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascundecreto legislativo adottato ai sensi del comma 28 dell’articolo 1 della legge n.76 del 2016 Disposizioni integrative e correttive emanate nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016, da concordarsi con la procedura prevista nei commi 29 e 30 del medesimo articolo 1.
art. 1, comma 34 Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’interno Da emanare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge n.76 del 20165 luglio 2016 Decreto con cui sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a), dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016, riguardante il criterio dell’adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni.
art. 1, comma 68 Ministro dell’economia e delle finanze Eventuale Relazione in merito alle cause degli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 66, e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere(3) .

1) Ai sensi del comma 30 dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016, del medesimo articolo 1. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e’ trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto puo’ essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest’ultimo termine e’ prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

2) Il comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 75 del 2016 fissa nelle lettere da a) a c) i seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro
istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

3) Il comma 66 dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016 individua gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 35 del medesimo articolo 1 e ne dispone la copertura, autorizzando il Ministro dell’economia a provvedere alle relative variazioni di bilancio (comma 69). Il comma 67 prevede che il Ministro del lavoro debba procedere ad un monitoraggio di tali oneri, sulla base di dati comunicati dall’INPS; in caso di scostamenti rispetto alle previsioni il Ministro dell’economia, provvede ai sensi del medesimo comma 67; il comma 68 del medesimo articolo 1 stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

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