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Cittadino straniero – assenza dal territorio italiano per oltre dodici mesi – revoca del permesso di soggiorno – legittimità – va affermata – circostanze in deroga – non sussistono
T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 29 aprile 2016, n. 4915

L’assenza dal territorio per oltre 12 mesi consecutivi comporta, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.lgs. 286/1998, la revoca del permesso di soggiorno. Detta revoca non prevede circostanze in deroga (cfr. ordinanza Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2685/2014 e T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, sentenza n. 07584/2015), contrariamente alla diversa ipotesi disciplinata dall’art. 8, comma 3, del d.p.r. n. 394/1999 relativa al termine di sessanta giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno (così ordinanza T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, sentenza n. 07583/2015) a nulla, quindi, rilevano nella fattispecie le circostanze che impediscono il rientro in Italia dello straniero.

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