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Strumento per esercitare un controllo sull’attività amministrativa – Va escluso
T.A.R. Lazio Sez. III Quater, 9 maggio 2016, n. 5429

La disciplina dell’accesso, come rilevato più volte in giurisprudenza, non può consentire un uso strumentale dell’istituto per perseguire altre finalità, ovvero per effettuare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, per ottenere la conclusione di procedimenti, per indurre l’Amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, per tentare improprie remissioni in termini rispetto ad azioni giudiziarie non coltivate tempestivamente (Consiglio Stato, Sez. IV, sentenza 27 novembre 2010, n. 8287 e T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 21 gennaio 2010 , n. 796).

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