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Istanza di accesso – Richiesta di formare nuovi documenti amministrativi – Inammissibilità della domanda – Va affermata
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 13 aprile 2016, n. 1808

Il rimedio dell’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 22, della legge 7 agosto 1990 n. 241 non può essere utilizzato per indurre o costringere l’Amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, potendo essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell’Amministrazione (T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza 26 novembre 2015 n. 13352).

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