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Valutazione limitata alle condizioni esistenti al momento della domanda – Va escluso – Elementi sopravvenuti successivi all’istanza – Vanno considerati
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 19 aprile 2016, n. 562

Da tempo la giurisprudenza (da ultimo, T.A.R. Lombardia, Brescia, sentenze in forma semplificata n. 1054/2015 e n .979/2015 e prima di esse T.A.R. Emilia Romagna, sentenza n. 749/2013), ha affermato che l’incapacità di produrre reddito per un determinato periodo, imputabile a specifiche e particolari cause, non può precludere il rilascio del titolo di soggiorno, laddove vi sia la concreta possibilità che lo straniero riacquisti in tempi brevi la capacità di produrre reddito per il proprio sostentamento.

Il provvedimento di diniego al rilascio del titolo di soggiorno non costituisce atto vincolato in relazione alla situazione esistente al momento della richiesta, ossia non deve limitarsi a verificare la sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa, ma occorre che siano valutati gli elementi sopravvenuti e rispetto ai quali l’interessato possa fornire in sede procedimentale opportuni chiarimenti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 17 maggio 2012, n. 2856; Sez. VI, sentenza 17 gennaio 2011, n. 256; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28 marzo 2014, n. 1495).

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