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Requisiti – specificazione – pregressa esperienza lavorativa significativa – necessità ai fini dell’accoglimento della domanda – va affermata
T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 4 luglio 2016, n. 7645

Per l’ottenimento del visto per lavoro autonomo è necessario che l’attività imprenditoriale sia stata già svolta dal richiedente in modo abituale e continuativo nel paese d’origine, ciò traendosi dall’espresso riferimento agli ‘imprenditori’ (ossia a una categoria di soggetti economici connotati dalla professionalità), dal momento che solo una “pregressa esperienza lavorativa significativa, apprezzabile, necessariamente continuativa” può indurre a ritenere esistente la concreta idoneità dello straniero a trapiantare la medesima attività in un altro Paese, essendo improbabile che lo straniero che non abbia mai svolto tale attività nel paese d’origine possa avviarla con successo in un altro Stato (T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, sentenze 29 marzo 2016,  n. 3833,  9 luglio 2015, n. 9260, 24 febbraio 2015, n. 3246, 16 settembre 2014, n. 9681, e 6 maggio 2014, n. 4682).

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