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Interesse pubblico e privato – Ufficio anagrafe – Attività vincolata – Potere di degradare i diritti soggettivi – Non sussiste
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 luglio 2016, n. 983

L’ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto nell’interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui e tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, con la conseguenza che la suddetta regolamentazione non contiene norme sull’azione amministrativa, ma norme di relazione a disciplina di rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l’amministrazione di degradare i diritti soggettivi così attribuiti ai singoli individui.

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