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Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno - dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento - condizione essenziale – sussiste
Consiglio di Stato, Sez. III,  26 maggio 2016, n. 2227

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 286/1998, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, costituisce condizione soggettiva non eludibile il possesso di un reddito minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l’inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, d’altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596);

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