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Subentro nell’assegnazione – convivenza del familiare – certificazione di residenza – necessità – va affermata – dichiarazioni testimoniali - inammissibilità
T.A.R. Toscana Sez. II, 15 luglio 2016, n. 1191

Il requisito della duratura convivenza ai fini del subentro nella conduzione di alloggi E.R.P da parte di un familiare dell’originario assegnatario deceduto, non può che essere provato attraverso un atto ufficiale e cioè attraverso le risultanze dell’anagrafe del Comune, non potendo rilevare a tale fine dichiarazioni testimoniali o altri mezzi di prova forniti estemporaneamente dall’interessato (T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza 25 marzo 2013 n. 471 e n. 472; T.A.R. Lombardia, Sez. III, sentenza n. 1269/2012; Consiglio di Stato, Sez. I, sentenza 4 luglio 2012, n. 3113); in effetti il certificato di residenza costituisce, quanto meno, prova presuntiva della stabile convivenza (T.A.R. Basilicata, Sez. I, sentenza 20 aprile 2011, n. 220; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sentenze 25 maggio 2011, n. 289 e 28 aprile 2011, n. 215).

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