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Richiedente né erede né legatario o avente causa alla successione – assenza della preventiva autorizzazione del giudice – rigetto della richiesta – legittimità – va affermata
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 21 giugno 2016, n. 1224

Va rigettata l’istanza di accesso alla denuncia di successione presentata da soggetto che non riveste né la qualità di erede né quella di legatario o, comunque, di soggetto avente causa dall’apertura della successione, sprovvisto dell’autorizzazione del giudice ordinario. L’art. 24, comma quinto, della legge 241 del 1990 fa salve le disposizioni vigenti che limitano l’accesso alla documentazione amministrativa. Pertanto, trova applicazione la norma speciale di quell’art. 18, comma terzo, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. imposta di registro), cui rinvia, per i divieti, l’art. 60 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U. delle imposte di donazione e successione). Il citato articolo 18, terzo comma, stabilisce che il rilascio di copie delle denunce e degli atti assoggettati a registrazione a soggetti diversi delle parti contraenti, dei loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, può avvenire soltanto su autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Di conseguenza, la carenza di tale preventiva autorizzazione comporta l’insussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di consentire l’accesso e di rilasciare copia della denuncia di successione di cui trattasi (T.A.R., Abruzzo, Sez. staccata di Pescara, sentenza 22 marzo 2002, n. 352).

 

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