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Accertamento dell’identità del sottoscrittore – indicazione delle modalità di identificazione – non costituisce elemento essenziale ai fini della validità.
T.A.R. Campania, Sez. II,  5 luglio 2016, n. 3342

Ciò che rileva al fine del perfezionamento del procedimento di autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale è che l’identità dei sottoscrittori sia stata, in un modo o nell’altro (per conoscenza personale ovvero tramite documento identificativo), effettivamente accertata e che di tale accertamento sia dato atto. La prescrizione, pure contenuta nel testo della disposizione normativa di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui “l’autenticazione è redatta … indicando le modalità di identificazione”, pertanto, non va intesa alla lettera, non essendo compresa l’indicazione delle modalità di identificazione tra le cosiddette forme sostanziali, essenziali per la validità del procedimento di autenticazione, in specie considerando che l’indicazione delle modalità di identificazione costituisce elemento che nulla aggiunge alla certezza dell’operazione compiuta dal pubblico ufficiale. In altri termini, la formula “per conoscenza personale” è da ritenersi assolta ed integrata attraverso l’uso della dicitura “della cui identità sono certo” (non a caso inserita nella pertinente modulistica ministeriale), avente come unico possibile significato quello del riscontro, da parte del pubblico ufficiale, dell’identità del sottoscrittore mercé la conoscenza personale e diretta del medesimo.

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