MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Trascrizione tardiva del matrimonio canonico – nessuna incidenza sui diritti acquisiti dai terzi – pretese del coniuge superstite sul patrimonio relitto – inammissibili nei confronti degli eredi del coniuge deceduto
Cassazione Civile, Sez. II,  25 luglio 2016, 15299

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’art. 14, comma 3, della legge 27 maggio 1929, n. 847, il quale dispone che la trascrizione del matrimonio canonico, ove effettuata dopo il decorso di cinque giorni dalla celebrazione, non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi, include fra detti terzi gli eredi, sia legittimi che testamentari, e, pertanto, comporta, in ipotesi di trascrizione post mortem, non più consentita a seguito della modifica del Concordato con la Santa Sede ratificata con legge 25 marzo 1985, n. 121, che il coniuge superstite non può avanzare pretese sul patrimonio relitto nei confronti di detti eredi (Cassazione, Sez. Un., 4 giugno 1992, sentenza n. 6845; Cassazione, Sez. II, sentenza 4 maggio 2010, n. 10734).

>> CONTINUA A LEGGERE LA SENTENZA

 

Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati.
Se sei già un nostro abbonato, effettua il login.
Se non sei abbonato o ti è scaduto l’abbonamento
>>ABBONATI SUBITO<<

PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

8891610560

MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE

 

– Disciplina dell’elettorato attivo
– Tenuta e revisione delle liste
– Organi del servizio elettorale
– Incandidabilità e ineleggibilità
– Elezioni del Parlamento nazionale
– Elezioni europee
– Elezioni regionali e comunali

>>ACQUISTA ON LINE<<


www.servizidemografici.com