MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - Documentazione del reddito percepito - documenti di provenienza privatistica – irrilevanza sotto il profilo probatorio – rigetto della domanda – legittimità
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 7 luglio 2016, n. 1838

Va dichiarata la legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno in base al criterio interpretativo secondo cui non possono avere rilevanza probatoria i documenti di provenienza privatistica (es. buste paga, C.U.D., dichiarazioni alla Agenzia delle entrate, fatture, bilanci di esercizio, …..), che in quanto tali, non comprovano la effettività della percezione, poiché la loro formazione da parte del privato interessato, potendo essere meramente strumentale al rinnovo, è compatibile con l’eventuale natura fittizia del rapporto o dell’attività lavorativa, con l’avvertenza che la presunzione della sua effettività diviene invece grave, precisa e fondata su elementi concordanti, quindi vincibile soltanto mediante specifici e puntuali accertamenti contrari da parte dell’Amministrazione, quando l’interessato, anziché limitarsi a dichiarare il reddito all’autorità, non si sottrae ai pesi ed oneri connessi a tale dichiarazione (“id est”: gli adempimenti fiscali e contributivi), secondo il principio ubi commoda, ibi incommoda (T.A.R. Bologna, Sez. I, sentenza 22 febbraio 2016, n. 218).

 

CONTINUA A LEGGERE LA SENTENZA

 


www.servizidemografici.com