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Atti di esclusione delle liste elettorali – immediata impugnazione – mera facoltà – immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione delle liste – inammissibilità.
Consiglio di Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3361

L’art. 129 c.p.a. deve essere interpretato nel senso che sussiste l’onere dell’impugnazione (con conseguente decadenza dalla medesima in caso contrario) attraverso lo speciale rito da esso disciplinato soltanto per gli atti di esclusione di candidature o liste da parte del diretto interessato o dei diretti interessati e non anche per l’ammissione delle liste. Deve, perciò, ritenersi riaffermato, anche per tale ipotesi, il principio generale sviluppato dalla giurisprudenza amministrativa che ritiene l’impugnazione degli atti endoprocedimentali una mera facoltà, il cui mancato esercizio non preclude l’esperibilità del ricorso avverso il provvedimento finale che, nel caso di procedimento elettorale, coincide con l’atto di proclamazione degli eletti.

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