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Volontà del fondatore del sepolcro – carattere familiare o gentilizio – si presume in mancanza di volontà diversa – trasmissione del diritto – cedibilità – va esclusa
Cassazione Civile, Sez. II, 19 luglio 2016, n. 14749

Lo “ius sepulchri”, cioè il diritto alla tumulazione (quale diritto primario di essere seppellito o di collocare le salme in un sepolcro familiare), autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono, deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e quindi considerarsi sottratto a possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati “iure sanguinis” al fondatore medesimo, mentre resta in proposito irrilevante la eventuale cedibilità prevista nel regolamento o nell’atto di concessione comunale (Cassazione n. 1789/07).

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