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L’elenco dei paesi in cui non è possibile votare per corrispondenza
Circolare Ministero dell'Interno 12/10/2016, n. 44

I cittadini italiani residenti all’estero sono elettori della circoscrizione Estero.  Hanno il diritto di elettorato attivo coloro che  non hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01.

La direzione centrale dei Servizi elettorali ha provveduto alla formazione dell’elenco provvisorio dei cittadini residenti all’estero aventi diritto al voto, che è stato trasmesso al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

I comuni dovranno controllare l’elenco provvisorio degli elettori, per problemi di natura amministrativa contattare l’ufficio elettorale della prefettura.

Elenco dei Paesi in cui non è possibile votare per corrispondenza ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/2001 (salvo per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 4-bis della stessa legge).

Bhutan, Burkina Faso, Comore, Costa d’Avorio, Cuba, Figi, Gabon, Indonesia, Iraq, Isole Salomone, Liberia, Libia, Myanmar, Niger, Papua Nuova Guinea, Repubblica del Sud Sudan, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Sierra Leone, Siria, Somalia, Stati Federati di Micronesia, Tanzania, Timor Orientale, Ucraina, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.

 

Nella circolare n. 44/2016 sono illustrati gli adempimenti per l’esercizio del diritto di voto degli elettori della circoscrizione estero.

 

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