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Valutazione dell’amministrazione – discrezionalità – sussiste – adeguatezza della motivazione – necessità – va affermata
T.A.R. Sardegna, sez. I, 20 maggio 2016, n. 445

In ordine alle istanze di cambiamento del nome, il giudizio finale dell’Autorità amministrativa, espressione di discrezionalità, deve essere sorretto da una motivazione adeguata, che dia conto dei diversi valori in gioco nel caso concreto e dei criteri utilizzati per contemperarli adeguatamente, fermo restando che il nome, essendo un aspetto fondamentale della personalità di ciascun individuo, costituisce un elemento tendenzialmente modificabile su scelta dello stesso, a meno che sussistano puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26 aprile 2006, n. 2320).

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