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Buoni pasto non spesi
Orientamenti applicativi Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle P. A. 11/10/2016 n. RAL_1869

DOMANDA

Un ente, per esigenze contabili dovute alle critiche condizioni economiche finanziarie in cui versa, in sede di approvazione del bilancio ha dovuto eliminare la spesa per l’erogazione dei buoni pasto. E’ possibile utilizzare le risorse dell’art.15 non utilizzate nel 2015 per finanziare l’erogazione dei buoni pasto nel 2016?

RISPOSTA

Relativamente alla particolare problematica prospettata, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la soluzione ipotizzata non sia concretamente applicabile.

In proposito si ricorda che la disciplina del buono pasto è prevista dall’art. 46 del CCNL dell’1.4.1999, il quale rinvia alle prescrizioni dell’art. 45, commi 1 e 2,  dello stesso contratto, sia per l’attribuzione dei buoni che per l’individuazione degli aventi diritto.

Il primo comma dell’art. 45 espressamente prevede la possibilità per gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire mense di servizio, o, in alternativa  di attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.

Pertanto, come si evince dalla formulazione letterale della norma, gli oneri connessi all’erogazione dei buoni pasto sono sostenuti esclusivamente dal bilancio dell’ente e non sono a carico delle generali risorse decentrate, di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, come, invece, necessario per tutti gli altri trattamenti economici accessori.

Ciò comporta l’impossibilità di utilizzare eventuali risorse del citato art.15 non spese in un anno per il finanziamento dell’erogazione dei buoni pasto nell’anno successivo.

Ad ulteriore conferma si ricorda anche che la materia dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa non forma oggetto di contrattazione decentrata integrativa, salvo che per i soli profili ad essa espressamente demandati dall’art.13 del CCNL del 9.5.2006.

In proposito si possono richiamare le indicazioni già fornite con gli orientamenti applicativi RAL 1274 e RAL023 (consultabili sul sito: www.aranagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Istituti particolari, Mensa e buoni pasto .

Per completezza informativa, si ritiene, utile altresì richiamare alcune altre indicazioni di carattere generale in ordine alla effettiva portata contenutistica della disciplina degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 già espresse in materia nei propri orientamenti applicativi:

a) l’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come da voi evidenziato, stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art.45, comma 2” del medesimo CCNL”. Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio”;

b) la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);

c) in base alla disciplina dei citati artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;

d) il CCNL, pertanto, si è limitato semplicemente a prevedere la possibilità di corrispondere al lavoratore buoni pasto, in alternativa al servizio mensa, solo in presenza delle precise condizioni generali dallo stesso stabilite;

e) spetta al singolo ente, invece, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione anche sulla tipologia del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi;

f) sussiste, pertanto, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;

g) nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, a tal fine richieste al personale;

h) la regolamentazione contenuta nell’art.13 del CCNL del 9.5.2006, non incide in alcun modo sulla complessiva regolamentazione degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, sopra descritta;

i) in virtù delle nuove regole, agli enti del comparto è riconosciuta la possibilità di individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari figure professionali , operanti nelle aree della protezione civile, della vigilanza, dell’area scolastica ed educative e delle attività di biblioteca, che, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione del pasto di durata determinata in via negoziale, in termini di maggiore brevità rispetto a quella prevista nella pregressa disciplina contrattuale; si tratta di un’indicazione esaustiva non suscettibile, pertanto, di ampliamenti in sede di contrattazione decentrata integrativa;

j) tale pausa (che continua ad essere obbligatoria), proprio per evitare ogni incidenza sulla continuità del servizio, potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro;

k) l’inciso “fermo restando l’attribuzione del buono pasto” sta a precisare che, ove in presenza dei presupposti previsti, possa trovare applicazione la specifica disciplina dell’art.13 del CCNL del 9.5.2006, anche in presenza di una pausa per il pasto ridotta e di una sua collocazione all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro del personale interessato, questo ha comunque diritto al riconoscimento del buono pasto;

l) il richiamo alle disposizioni degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000, contenuto nel citato art.13 del CCNL del 9.5.2006, consente comunque anche di affermare che, nella attribuzione dei buoni pasto, secondo le integrazioni introdotte dalla nuova disciplina, non si può comunque prescindere dalla necessaria esistenza di attività lavorative iniziate al mattino con prosecuzione delle stesse nelle ore pomeridiane;

conseguentemente, anche dopo il citato art.13 del CCNL del 9.5.2006, il buono pasto non può essere comunque riconosciuto al personale considerato da tale clausola contrattuale in mancanza della precisa condizione legittimante considerata dal CCNL e cioè la necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano.


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