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Sono esenti i certificati attestanti il riconoscimento dei danni di guerra
Risoluzione Agenzia delle entrate 4/10/2016, n. 88/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 88/E del 4 ottobre 2016, ha confermato che sono esenti da Imposta di bollo, i documenti rilasciati da uffici italiani, attestanti fatti e status necessari ad ottenere l’indennizzo per danni di guerra secondo la normativa slovena.

Nella risoluzione si conferma che l’esenzione di cui all’articolo 12 della legge 593 del 1981 si debba applicare anche per tutti gli atti e i documenti relativi a procedure attinenti a “danni di guerra”, entro le quali deve senza dubbio ricondursi anche la procedura di liquidazione degli indennizzi di cui alla legge slovena “sulle riparazioni dei torti”.

 

 


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